Art. 4.

      1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori, dipendenti da enti pubblici o aziende private, che debbono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

          a) uremia cronica e nefropatie;

          b) talassemia ed emopatie sistemiche;

          c) neoplasie.

      2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità.